Magistrato: SALVATORE DOLCE

 

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CORSO di FORMAZIONE con SEMINARISTI CALABRESI

La LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

 

Le norme “antimafia”, che riguardano, cioè, la criminalità organizzata di stampo mafioso, hanno avuto, nel corso del tempo, uno sviluppo frammentario e disorganico – spesso causalmente e temporalmente collegate al verificarsi di gravi fatti di sangue -  ragione per cui oggi le troviamo dislocate in diversi punti dell’ordinamento penale; in particolare, vi sono norme “antimafia”:

 

-      di carattere sostanziale, rinvenibili nel codice penale o in alcune leggi ad hoc;

 

-      di carattere processuale, rinvenibili nel codice di procedura penale o in alcune leggi ad hoc;

 

-      nell’ordinamento penitenziario;

 

-      nelle varie leggi disciplinanti le misure di prevenzione, raggruppate, nel 2011, nel c.d. codice antimafia.

 

Quest’ultimo – contenuto nel decreto legislativo 159/11 – ha attuato solo parzialmente la legge delega 136/10 – la cui finalità era quella di un riordino complessivo di tutta la normativa antimafia, obiettivo il cui raggiungimento è ancora lontano.

 

Non si può non partire col considerare che la mafia è stata individuata dal legislatore come fenomeno criminale distinto rispetto alla comune delinquenza organizzata soltanto a partire dal 1982, anno di introduzione del reato di associazione mafiosa previsto dall'art. 416-bis c.p. Tale norma, per stessa ammissione di alcuni organi istituzionali, "riscatta l'indifferenza e l'agnosticismo che per troppo tempo vi è stato nel nostro ordinamento di fronte al fenomeno mafioso”.

La prima Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia fu istituita nel dicembre 1962 con la legge n. 1720; il suo compito fu quello di approfondire le conoscenze dei settori economici nei quali la mafia operava e di predisporre le misure necessarie per eliminarne la diffusione; terminò i suoi lavori nel 1976 con la pubblicazione di 42 volumi di atti, accompagnati da una relazione di maggioranza e due di minoranza. La relazione di maggioranza condivideva la tesi allora dominante secondo la quale, non esisteva un'organizzazione formale mafiosa e che sottovalutava il collegamento tra mafia e pubblici poteri emerso durante i precedenti lavori della Commissione, considerando la mafia piuttosto come un fenomeno sempre più simile al gangsterismo. I materiali allegati alle diverse relazioni della Commissione Carraro resero di pubblico dominio una gran mole di documenti, compresi i verbali di sedute della stessa, anche se molti accertamenti vennero coperti da "omissis". Le conclusioni evidenziarono l'esistenza di una complicità tra la mafia e l'area politica governativa, ma il quadro non venne sufficientemente chiarito; anzi il democristiano Carraro dette un'immagine ottimistica della situazione e dello stato della lotta alla mafia, tale da indurre il Parlamento a non prorogare l'attività della Commissione.

 

La prima legge antimafia (legge n. 575/65)

Il primo intervento normativo compiuto a seguito dell'istituzione della Commissione antimafia fu costituito dall'emanazione della legge 31 maggio 1965, n. 575 recante "Disposizioni contro la mafia".

L'avvenuto mutamento della realtà criminale e le difficoltà riscontrate nei processi contro mafiosi, di raccogliere il materiale probatorio sufficiente per giungere ad una sentenza di condanna, indusse il legislatore ad allargare l'ambito di applicabilità delle misure di prevenzione, già introdotte nel nostro ordinamento con la legge n. 1423 del 1956

Le misure di prevenzione hanno una propria ratio, quella di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti, sulla base di precisi indici normativamente individuati, pericolosi per l’ordine o la sicurezza pubblica; dunque, l’applicazione delle stesse non presuppone una accertata responsabilità rispetto ad un fatto-reato, ma solo una valutazione di pericolosità.

Attraverso l'emanazione della legge n. 575/65, il legislatore allargò la sfera soggettiva di applicazione delle misure di prevenzione, prevedendo che queste sarebbero state attivabili anche nei confronti dei soggetti "indiziati di appartenere ad associazioni mafiose"(termine usato, ma ancora privo di esatti contorni giuridici, perché, per come detto, il 416 bis c.p. viene introdotto nell’ordinamento solo nel 1982).

La novità della legge sopra citata sta nell'aver introdotto i cardini basilari dell'assetto giuridico indirizzato a combattere la criminalità organizzata, ma i suoi effetti pratici nella lotta alla mafia non si dimostrarono così risolutivi.

In primo luogo, la legge, poneva notevoli problemi interpretativi a causa dell'indeterminatezza del termine "indiziati" di mafiosità, finendo per rendere l'applicazione delle misure di prevenzione del tutto discrezionale ed aleatoria. Avallate dalla Corte Costituzionale, queste misure risultarono comunque radicalmente avversate dalla dottrina penalistica perché fondate sul "sospetto" e non già sui fatti su cui si impernia il diritto penale liberale.

 

La legge n. 646/19 settembre 82 "Rognoni-La Torre"

416 bis e misure di prevenzione patrimoniali

 

Il 19 settembre 1982 venne varata la legge n. 646/82, più comunemente conosciuta come "Rognoni-La Torre" che assunse una fondamentale importanza per aver introdotto l'art. 416-bis nel Codice Penale.

 

Non sarà l’unica legge partorita all’indomani di gravi fatti di sangue; invero l'introduzione dell'art. 416-bis c.p. si deve al fatto che tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta iniziò una feroce guerra di mafia che vide la commissione di numerosi omicidi perpetrati dalle diverse famiglie mafiose; contemporaneamente la mafia aveva preso ad attaccare ogni rappresentanza delle istituzioni che costituisse un ostacolo all'espansione delle sue attività illecite. In particolare:

- il 30 aprile del 1982, a Palermo, venne ucciso in un attentato Pio La Torre, deputato e segretario regionale del PCI siciliano, insieme al suo autista;

- il 3 settembre 1982, sempre a Palermo, avvenne l'uccisione del prefetto di Palermo, generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta.

Lo Stato reagì con l'introduzione di due provvedimenti emergenziali che cambiarono definitivamente il corso della lotta istituzionale alla mafia.

Il 6 settembre 1982, dopo solo 3 giorni dall'omicidio di Dalla Chiesa, venne varato il D.L. n. 629, convertito con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, recante "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa", che istituì l'Alto Commissariato per il coordinamento contro la delinquenza mafiosa. Al nuovo organo, sottoposto agli ordini diretti del Ministro dell'Interno, vennero attribuiti particolari ed autonomi poteri di indagine presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici anche economici, le banche e gli istituti di credito pubblici e privati, con la possibilità di avvalersi degli organi di polizia tributaria nell'espletamento delle proprie funzioni

Pochi giorni dopo, il 19 settembre, venne varata la citata legge n. 646/82, più comunemente conosciuta come "Rognoni-La Torre" che assunse una fondamentale importanza per, per come detto, per aver introdotto l'art. 416-bis nel Codice Penale.

Attraverso tale articolo, rubricato "Associazione di tipo mafioso", il legislatore non solo sancì definitivamente il carattere illecito dell'organizzazione mafiosa, ma tentò per la prima volta di darne una definizione giuridica che fosse capace di individuare i suoi meccanismi di funzionamento. La nuova figura di reato si riferiva, infatti, a quelle associazioni che, pur costituendo un pericolo per l'ordine pubblico, non presentavano tutti i requisiti propri dell'associazione per delinquere prevista dal preesistente art. 416 c.p. Secondo la descrizione di quest'ultima fattispecie criminosa era infatti necessario che la societas sceleris fosse sorta in funzione della commissione di delitti, risultando inadeguata a perseguire alcune moderne manifestazioni del fenomeno mafioso nel caso questo avesse avuto di mira il perseguimento di scopi paraleciti non costituenti delitto.

Ecco perché il legislatore ha imperniato la nuova fattispecie sulla forza intimidatrice del vincolo associativo, da cui nascono l'assoggettamento e l'omertà di quanti entrano in rapporti con l'associazione.

La legge, inoltre, introdusse per la prima volta, le misure di prevenzione patrimoniali, volte a colpire l'accumulazione illecita di patrimoni; accanto a queste, vennero previste anche nuove misure interdittive finalizzate ad ostacolare lo sfruttamento mafioso delle attività della pubblica amministrazione, nonché l'istituzione della seconda Commissione parlamentare antimafia.

 

Iniziamo ad esaminare la norme antimafia, partendo da quelle di natura sostanziale.

 

 

 

 

 

 

 

Norme sostanziali “antimafia”

 

416 bis c.p.

(modificato dalla Legge n. 125/08 e dal D.vo 21 maggio 2015)

 

Art. 416-bis.
Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono

della forza di intimidazione

del vincolo associativo

e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva (dalla forza di intimidazione)

- per commettere delitti,

 - per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici

- o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,

- ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici (4) a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta (6) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (7), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

 

Il reato suddetto viene introdotto in quanto l’art.416 c.p. - delitto contro l’ordine pubblico che prevede una societas sceleris sorta in funzione della commissione di più delitti. – era norma risultata inadeguata a perseguire alcune manifestazioni del fenomeno mafioso nel caso questo avesse avuto di mira il perseguimento di scopi paraleciti non costituenti delitto.

Ecco perché il legislatore ha imperniato la fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. sulla forza intimidatrice del vincolo associativo, da cui derivano l'assoggettamento e l'omertà di quanti entrano in rapporto con l'associazione.

Infatti, nel 416 bis c.p., quella della commissione di delitti è solo una delle possibili finalità dell’associazione, che potrebbe avere anche altri obiettivi:

-      acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici

-       realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,

-      impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

 

Dunque, è una fattispecie il cui disvalore penale è imperniato su:

-       forza intimidatrice del vincolo associativo;

-       assoggettamento e/o omertà di quanti entrano in rapporto con l'associazione, situazione da ricondurre, sotto il profilo causale, alla forza di intimidazione del vincolo associativo;

è l’uso del metodo mafioso a dare rilevanza penale al perseguimento di finalità che potrebbero essere in sé lecite

La legge del 2008 – recependo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato - sgancia la mafiosità di un’ associazione dai territori in cui la stessa è nata e storicamente opera, affermando che le caratteristiche del 416 bis potrebbe averle anche un’associazione straniera.

 

La norma prevede una distinzione dei ruoli degli associati, con conseguente diversità della pena edittale, che è più alta per capi/promotori/organizzatori  rispetto ai semplici partecipi.

 

 

416 ter c.p.

Scambio elettorale politico-mafioso. (1)
L. 17 aprile 2014, n. 62

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

 

Altra norma antimafia di natura sostanziale è quella di cui all’art. 416 ter c.p. sopra riportata.

 

I punti fondamentali di tale norma sono:

 

1)     È punita anche la sola accettazione della promessa di procurare voti, anche se chi li accetta non ha preso alcuna iniziativa per cercarli;

 

2)     Il corrispettivo è ogni altra utilità e non solo denaro;

 

Questo vuol dire che commette il reato anche chi, in cambio dei voti, promette, non l’erogazione di denaro ma, per esempio, l’aggiudicazione di un appalto pubblico o il superamento di un concorso pubblico.

 

3)     ancora sul “corrispettivo”: basta promettere di erogare, non è necessario averlo già fatto.

 

E’ una norma che attribuisce rilevanza penale alla condotta del soggetto - estraneo all’associazione – che (anche solo) accetta la promessa di avere voti che saranno procurati con metodo mafioso e, in cambio, eroga o promette l’erogazione di denaro o altre utilità.

Per come visto, vi è stata una anticipazione della soglia della punibilità, rimanendo al di fuori della fattispecie:

 

-      sia l’aver effettivamente procurato voti;

-      sia l’aver effettivamente usato il “metodo mafioso”

 

 

Ci sono, poi, varie norme, che puniscono il comportamento di chi, pur non facendo parte dell’associazione mafiosa, aiuta in qualche modo l’associazione stessa ed i suoi componenti:

 

Art. 378.
Favoreggiamento personale.

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. (1)
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni

 

Art. 418.
Assistenza agli associati.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (1) a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni. (2)
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata (3) continuamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

 

Vi è poi una norma che prevede una pena più elevata quando un reato comune è stato commesso per agevolare l’associazione mafiosa o utilizzando il metodo mafioso; è, dunque, una circostanza aggravante del reato:

 

 

Art. 7 L. n. 203/1991

Circostanza aggravante

«Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma primo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

Le norme sopra riportate coprono tutte i possibili rapporti con un’associazione di stampo mafioso, dall’affiliato – come capo o semplice partecipe – a colui che, pur essendo estraneo alla cosca, mantiene rapporti con essa.

 

Vi sono, infatti, per esempio:

-       imprenditori che si prestano a reinvestire nelle proprie aziende i proventi derivanti dal traffico degli stupefacenti o dalle estorsioni ai commercianti;

-      soggetti incensurati che offrono la propria disponibilità alle cosche per custodire armi o per dare ospitalità ai latitanti;

-      professionisti – contabili, avvocati, medici – ed anche giudici e dirigenti amministrativi, che mettono a disposizione delle cosche la propria professione o il proprio ufficio.

Questi soggetti, che tengono i comportamenti suddetti, senza pero’ appartenere in senso stretto all’associazione mafiosa, potranno rispondere di uno dei diversi reati di cui sopra.

 

Altra norma importante è quella che segue, il cui fine è riconoscere un vantaggio, in termini di sconto di pena, al mafioso che collabora con la giustizia:

 

Art. 8 L. n. 203/1991

Circostanza attenuante

 

Riduzione di pena per il responsabile di 416 bis o reati aggravati ex art. 7 che:

-      si dissocia e si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenza ulteriori, anche con sole dichiarazioni relative alla ricostruzione dei fatti, all’individuazione degli autori dei reati ed alla loro cattura.

 

Si tornerà in seguito a parlare dei benefici per i “collaboratori di giustizia”

 

Altra norma di diritto penale sostanziale importante è quella di seguito riportata, che disciplina la confisca dl patrimonio che il mafioso ha accumulato grazie alla sua attività criminosa:

Colpisce l’accumulo di ricchezze del mafioso a prescindere dal collegamento diretto con l’attività delittuosa.

 

12-sexies L. 356/92. Ipotesi particolari di confisca .

Nei casi dicasi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli … 416-bis….. reati di eversione e aggravati ex art. 7 L. n. 203/91, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

E’ una norma che, insieme a quelle contenute nel c.d. codice antimafia di cui parleremo dopo, ha come finalità  l’aggressione ai patrimoni illeciti, nella convinzione della grande importanza di ciò nella lotta alla mafia.  

 

Sistema carcerario

 

Anche in relazione al sistema carcerario, vi sono norme che tengono conto della natura mafiosa del delitto.

 

Innanzitutto gli artt. 1-2 L. n. 203/1991, in cui è prevista l’esclusione da vari benefici relativi all’esecuzione della pena per i condannati per fatti di mafia (assegnazione al lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale), salvo che vi sia la prova positiva della loro fuoriuscita dai circuiti criminali organizzati.

 

 

La norma forse più importante è, però, quella di cui all’art. 41 bis dell’Ordinamento penitenziario, quella relativa al c.d. carcere duro per i capi mafia.

 

In buona sostanza, in presenza di situazioni di emergenza,  il Ministro della Giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati; avverso il decreto del Ministro, il detenuto può fare ricorso davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

  

La sospensione delle regole di trattamento negli istituti si concretizza::

 

-      nella riduzione del numero e della durata dei colloqui che, peraltro, vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione;

-      nella limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

-      nell'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

-      nella sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

-      nella limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno.

 

 

 

 

 

 

Norme processuali

 

L’attuale sistema processuale è connotato dal c.d. doppio binario in relazione ai fatti di criminalità organizzata, che giustificano delle deroghe alla disciplina procedimentale ordinaria.

  

Alcune norme processuali vennero inserite direttamente nel nuovo codice, ma le altre, quelle in tema di ricerca e acquisizione della prova, furono inserite solo nel 1992, col decreto n. 306 dell’ 8 giugno, convertito nella legge 356 del 7 agosto 1992.

 

Le date del decreto e della legge di conversione non lasciano dubbi sull’accelerazione dovuta alla strage di Capaci del 23 maggio 1992 e di via d’Amelio del 19 luglio 1992.

 

NORME del CODICE di deroga alla disciplina procedimentale ordinaria:

  

-       articoli 51 comma 3 bis, 328 comma 1 bis e 371 bis c.p.p. (individuazione della competenza della  Procura Distrettuale/Nazionale antimafia e del GIP/GUP distrettuale) integrate dagli articoli 102-103-104-105-106 del codice antimafia del 2011;

 

-       disciplina della durata della indagini preliminari, con un termine più lungo e la possibilità di ottenere una proroga di tale termine senza contraddittorio;

 

-       disciplina della durata della misura cautelare (termine più lungo, proroga, sospensione, artt. 303/304 c.p.p.)

 

-       presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; (art. 275 c.p.p.)

 

-       presunzione di necessità della custodia in carcere ed esclusione delle misure cautelari alternative; (ma vedi sentenza 29.03.2013 n° 57)

 

In buona sostanza, il soggetto responsabile – o, meglio, gravemente indiziato – di reati di mafia, si presume essere in grado di commettere altri gravi reati, di inquinare le prove e di sottrarsi al processo e, dunque, diventa necessario mantenerlo in carcere anche prima della condanna definitiva.

 

Questa regola ha, però, diverse eccezioni, tutte legate ai principi costituzionali della generale inviolabilità della libertà personale  e della presunzione di innocenza sino ad una sentenza definitiva di condanna.

 

 

Norme processuali introdotte dalla legge 356 del 7 agosto 1992.

 

Altra disciplina particolare è quella delle intercettazioni nei reati di mafia:

 

-       indizi sufficienti (non gravi ex art. 267 c.p.p.)

-       necessità (non indispensabilità ex art. 267 c.p.p.)

-       durata (40 gg. e proroghe di 20)

-       tra presenti anche ove non si svolge l’attività delittuosa

 

In buona sostanza, quando si indaga per reati di mafia, è più semplice eseguire attività di intercettazione, sia telefonica che tra presenti e tale attività può durare più a lungo.

 

 

Abbiamo poi:

 

-       l’ art. 190 bis: esclusione della necessità di rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice;

 

In buona sostanza, nei processi aventi ad oggetto reati di mafia, si tende a ridurre al minimo in dispensabile  i casi di effettivo esame dibattimentale di un testimone o di un collaboratore di giustizia, soprattutto quando questi hanno già deposto su tali fatti.

 

 

Collaboratori/testimoni di giustizia e il loro trattamento processuale e penitenziario (legge n. 45/01 che ha modificato la legge n. 82/91

 

E’ una legge che garantisce protezione e vari benefici, processuali, penitenziari ed economici, a collaboratori e testimoni di giustizia:

 

-       ambito di operatività (per i collaboratori): REATI DI MAFIA, TERRORISMO, EVERSIONE

 

-       MISURE DI PROTEZIONE durante la collaborazione (nei 180 gg. e sino a quando durano le deposizioni dibattimentali);

 

-       Attenuante della collaborazione (art. 8 L. n. 203/91; art. 16 quinquies L.n. 82/91-verbale illustrativo della collaborazione)

 

-       Revoca o sostituzione della misura cautelare per effetto della collaborazione (art. 16 octies L.n. 82/91)

 

-       BENEFICI PENITENZIARI (art. 16 nonies L.n. 82/91)

 

 

Evidentemente la concessione di tali benefici è subordinata ad una verifica concreta delle dichiarazioni rese dal collaboratore ed al fatto che questi mantenga un certo comportamento durante la protezione.

Le misure di prevenzione personali  e patrimoniali

 

Hanno, per come già detto, la funzione di controllare le persone valutate come pericolose, in quanto, sulla base di elementi di fatto, dediti a traffici delittuosi.

 

Quelle di natura patrimoniale hanno, invece, la funzione di sequestrare e confiscare il patrimonio di derivazione illecita.

 

I soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali sono:

 

1)      coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

 

2)      coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita’ delittuose;

 

3)      coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrita’ fisica o morale dei minorenni, la sanita’, la sicurezza o la tranquillita’ pubblica;

 

4)      gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;

 

5)      i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

 

La legge prevede, poi, la possibilità di eseguire indagini patrimoniali su tali soggetti, indagini, cioè, sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e patrimonio anche del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti pericolosi, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

 

Dunque, indagini ad amplissimo spettro, finalizzate ad individuare anche i prestanome, vale a dire soggetti formalmente intestatari di beni che appartengono, in realtà, ai soggetti pericolosi.

 

I beni in tal modo individuati, potranno essere sottoposti, prima a sequestro e poi a confisca definitiva, quindi essere sottratti ai mafiosi ed agli altri soggetti pericolosi, ed essere acquisiti nel patrimonio dello Stato, il tutto sempre che si tratti di beni:

 

- il cui valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta;

 

- ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

 

 

Sono queste le norme principali definibili come antimafia, nel senso che riguardano aspetti diversi della lotta dello Stato alla criminalità organizzata, che, però, potrà essere vinta, sono attraverso una sinergia tra una diversa tipologia di interventi, che devono essere, innanzitutto, mirati ad eliminare le condizioni - degrado sociale, mancanza di lavoro e, ancor prima, di validi riferimenti valoriali, per i giovani -  grazie a cui la mafia attecchisce.

 

Io credo che la Chiesa possa e debba continuare a svolgere un ruolo importante ai fini sopra indicati, così come sinora fatto attraverso tanti sacerdoti che hanno anche pagato con la vita il loro impegno sociale/educativo; il riferimento è, ovviamente, a don Peppino PUGLISI, parroco di Brancaccio ucciso da Cosa Nostra e a don Peppe DIANA,  parroco di Casal di Principe Brancaccio ucciso dalla CAMORRA.

 

Don Peppe Diana fu ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 mentre si accingeva a celebrare messa.
La sua morte non è stata solo la scomparsa di una persona vitale, di un capo scout energico, di un insegnante generoso, di un testimone d'impegno civile: uccidere un prete, nella sua Chiesa, mentre si accingeva a celebrare messa, è diventato l'emblema della vita, della fede, del culto, violati nella loro sacralità.
Uno dei suoi testamenti spirituali è il documento contro la camorra "Per Amore del mio popolo",  scritto nel 1991 insieme ai sacerdoti di Casal di Principe; un messaggio di rara intensità e, purtroppo, di grande attualità.
Non dimenticare don Giuseppe Diana significa non solo ricordarlo per quello che era, ma soprattutto testimoniare quotidianamente il suo messaggio d'impegno civile, di lotta alla criminalità organizzata, di costruzione di giustizia sociale nelle comunità locali, d'amore per la propria terra.

 

Salvatore Dolce